Art. 5.
(Sostegno alla formazione e all'assistenza personale).

      1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
      2. A favore delle lavoratrici disabili di cui alla presente legge, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 2.600 euro.